Grazie al vostro aiuto, ci i prendiamo cura dei più bisognosi dal 1977.
Potrete esprimere la vostra scelta in favore dell’Associazione “I GIOVANNITI” per aiuto alle persone anziane, ammalate, sole, portatori di handicap, qualsiasi persona si trovi nel bisogno per far fronte alle normali necessità.
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La donazione I Giovanniti è una voce importante, in quanto sono un ulteriore aiuto per lo sviluppo ed il miglioramento delle nostre attività a favore delle persone in difficoltà. Il bonifico bancario è detraibile dalla dichiarazione dei redditi, presentando la ricevuta del versamento al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi.
I Giovanniti ha la qualifica di ODV , il donante può detrarre parte della somma donata dal proprio reddito. Nel caso di donazione effettuate da privati, le erogazioni in denaro danno luogo, a favore del donante, ad una detrazione di imposta del 19%, su un cifra massima donata di 2.065 euro annui (a decorrere dall’anno 2014 la percentuale di detraibilità sarà aumentata al 26%). Nel caso di donazione effettuate da imprese ed enti commerciali, si prevede la deducibilità dal reddito d’impresa delle somme erogate fino ad un importo massimo pari a 2.065,83 euro annui o pari al 2% del reddito d’impresa dichiarato.
Il sistema tributario italiano prevede numerose agevolazioni fiscali, per i contribuenti che effettuano donazione a favore di determinate categorie di enti di particolare rilevanza sociale, sia sotto forma di detrazioni d’imposta che come deduzioni dal reddito imponibile Irpef.
È bene ricordare che la differenza tra detrazioni e deduzioni è di natura sostanziale. Infatti, mentre gli oneri detraibili incidono (in percentuale) direttamente sull’imposta lorda, riducendo di fatto l’imposta dovuta dal contribuente, gli oneri deducibili sono spese che possono essere portate in diminuzione dal reddito complessivo rilevante ai fini Irpef, prima del calcolo dell’imposta. Pertanto, quest’ultima tipologia di spese, riducendo a monte il reddito imponibile, determina un beneficio pari all’aliquota massima raggiunta dal contribuente.
Ci sono, poi, alcune agevolazioni fiscali, destinate alle erogazioni liberali effettuate dalle imprese che permettono di ridurre il reddito imponibile IRES.
Inoltre per alcune finalità di interesse sociale è possibile destinare una quota dell’Irpef (pari al 5 per mille).
La donazione contemplate ai fini delle agevolazioni tributarie hanno come destinatari enti appartenenti al settore del non profit, comunemente detto anche “terzo settore”, definizione derivata dal fatto che esso ha un ruolo distinto ed intermedio sia rispetto ai pubblici servizi che rispetto al mercato. In Italia le istituzioni del terzo settore rappresentano ormai una importante realtà, il numero di organizzazioni, di occupati e di volontari è infatti molto cresciuto nell’ultimo decennio, assumendo una rilevanza economica e sociale non trascurabile.
Negli ultimi anni il legislatore fiscale ha ampliato notevolmente i benefici e le agevolazioni, per questo settore, consapevole dell’importante funzione che esso svolge.
Finalità di questa guida è, pertanto, quella di fare il punto sulle numerose agevolazioni fiscali al fine di permettere, a coloro che effettuano una donazione, di cogliere le numerose opportunità di risparmio di imposta previste dal nostro ordinamento.
Sia che l’agevolazione consista in una detrazione d’imposta che in una deduzione dal reddito imponibile è possibile farla valere in occasione della dichiarazione dei redditi (modello 730, modello UNICO).
Per il principio di cassa le deduzioni e le detrazioni spettanti si calcolano tenendo conto delle erogazioni liberali effettuate nell’anno cui si riferisce la dichiarazione (c.d. periodo d’imposta): per esempio se la donazione è stata fatta nel 2021 potrà essere considerata solo con la dichiarazione dei redditi relativa al 2021 da presentare l’anno successivo.
È bene ricordare, infine, che alla dichiarazione dei redditi non si deve allegare alcuna documentazione comprovante l’effettuazione della donazione . La documentazione tributaria relativa alla dichiarazione di tutti gli oneri sostenuti, infatti, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Per effetto del cosiddetto decreto sulla competitività (D.L. n. 35 del 2005), le persone fisiche e gli enti soggetti all’IRES, in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ODV, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (più specificatamente, l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti).
Più precisamente:
È necessario, inoltre, che il beneficiario dell’erogazione:
Il documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria può assumere forma simile a quella di un vero e proprio bilancio, rappresentato da stato patrimoniale e rendiconto gestionale. Lo stato patrimoniale deve distinguere tra attività istituzionale, accessoria, di raccolta fondi e la gestione del patrimonio finanziario.
Il rendiconto gestionale deve indicare tipologia e qualità delle risorse, sia in entrata che in uscita.
Inoltre è consigliabile che l’ente predisponga una relazione sulla gestione per illustrare le varie voci di bilancio.
L’inadempimento dei suddetti presupposti comporta la perdita del beneficio della deduzione fiscale per il donante.
Pertanto, qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall’imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità sopra evidenziati, si applica la sanzione dal 200% al 400% della maggiore imposta o della differenza del credito (corrispondente alla sanzione ordinaria maggiorata del 200%).
La maggiorazione del 200% non si applica in caso di mancato rispetto degli obblighi contabili.
Nel caso in cui la deduzione risulti indebita per l’insussistenza dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico o rappresentati a chi effettua l’erogazione, l’ente beneficiario ed i suoi amministratori sono obbligati in solido con coloro che hanno donato per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
Divieto di cumulo. Questa deduzione non può cumularsi con altre agevolazioni fiscali previste da altre norme (vedi paragrafo successivo), indipendentemente dall’importo erogato. Ad esempio, se il contribuente effettua erogazioni liberali (anche a più beneficiari) per un valore superiore al limite massimo consentito di 70.000 euro, non potrà avvalersi, per la parte eccedente tale limite, del beneficio della deduzione o detrazione, neppure ai sensi di altre disposizioni di legge.
La scelta effettuata per un tipo di agevolazione si applica a tutto il periodo d’imposta.
In alternativa alla deducibilità sopra illustrata, le persone fisiche che effettuano donazione in denaro alle ODV possono fruire della detrazione dall’Irpef nella misura del 19% da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro.
Va evidenziato che nello stesso limite previsto dalla suddetta agevolazione rientrano la donazione in denaro a favore delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all’Ocse. Sono comprese anche la donazione in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenute in altri Stati. In tal caso però devono essere effettuate esclusivamente tramite:
È necessario che la donazione sia effettuata tramite versamento postale o bancario, o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari.
Attenzione: chi effettua una donazione in denaro ad una ODV, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi dovrà valutare se è più conveniente fruire della detrazione d’imposta del 19% oppure della deduzione del 10% del reddito complessivo.
In quest’ultimo caso l’erogazione deducibile determinerà, mediante la riduzione del reddito imponibile, un beneficio pari all’aliquota massima raggiunta dal contribuente.
In alternativa alla deducibilità prevista dal citato decreto sulla competitività, n. 35 del 2005, le imprese (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, eccetera), a fronte di donazione in denaro a favore delle organizzazioni suddette possono dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato.
Quando si tratta di donazione in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica e da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, è prevista una duplice agevolazione a seconda che l’erogazione consista in una somma di denaro o in una cessione di beni.
La donazione in denaro effettuate per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con appositi provvedimenti, sono deducibili, quali componenti negative, dal reddito di impresa.
Le cessioni gratuite di beni non sono considerate destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Pertanto, non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze.
Grazie alla donazione a I GIOVANNITI la tua offerta contribuirà alla nostre iniziative aiutando le persone in difficoltà. I Giovanniti sono una ODV che opera nel campo sanitario e sociale ed i nostri servizi sono diretti a tutte le persone che, momentaneamente o permanentemente, sono in stato di necessità.
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